A.I.I.E.O.T.
 
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ASSOCIAZIONE EUROPEA INFERMIERI D’ ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

A.E.I.O.T.

ovvero

ASSOCIAZIONE ITALIANA INFERMIERI D’ ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

A.I.I.O.T.

 

STATUTO

 

TITOLO 1

Art.1

L’Associazione Europea Infermieri d’Ortopedia e Traumatologia è un’associazione culturale apartitica, senza scopi di lucro ed ha lo scopo di promuovere e diffondere in Italia ed in Europa lo studio infermieristico delle Scienze Ortopediche e Traumatologiche, di curare e di indirizzare la formazione, promuovere la collaborazione interdisciplinare e l’ottimizzazione delle risorse a tal fine, contribuire a migliorare l’assistenza alla persona ed elevare la qualità di vita della persona, come individuo e come collettività.

L’Associazione si integra con quelle Associazioni analoghe straniere (Europee ed Extra europee).

L’Associazione si uniforma alle linee guida in materia di studio infermieristico elaborate dalle Organizzazioni Internazionali e alle loro future modificazioni, promovendone la diffusione.

L’Associazione può utilizzare nei rapporti con terzi le seguenti sigle: A.E.I.O.T. e A.I.I.O.T. ed inoltre questo è il suo simbolo o logo

 

 

 

Art.2

All’Associazione possono aderire tutti gli Infermieri, tecnici ortopedici, e quei professionisti che operano in campo sanitario, in modo particolare negli ambienti ortopedici-traumatologici.

Art.3

L’Associazione ha sede e rappresentanza legale in Bologna provvisoriamente presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli in Via Pupilli, 1.

Art.4

Sono compiti dell’Associazione:

  • Conservare e valorizzare il patrimonio culturale dell’infermiere d’ortopedia e traumatologia e sala gessi.
  • Promuovere e verificare i percorsi didattici formativi e d’aggiornamento degli infermieri d’ortopedia e traumatologia e sala gessi in conformità all’art. 1 del presente statuto.
  • Promuovere attività di verifica e controllo della qualità dei materiali d’immobilizzazione non cruenta, a tal fine di giungere alla loro standardizzazione e delle procedure d’applicazione, delle modalità di documentazione rendendo così possibile la raccolta e l’elaborazione di dati statistici.
  • Promuovere e coordinare attività di ricerca infermieristica ortopedica e traumatologica.
  • Realizzare studi e ricerche relativi ai processi d’innovazione tecnologica, organizzativa e professionale nel campo sanitario.
  • Fornire consulenza e collaborazione ad enti ed istituzioni sanitarie ed assistenziali sia pubblici e privati.
  • Diffondere ed avvalorare pubblicazioni scientifiche e didattiche realizzate dagli associati sotto l’egida dell’associazione; provvedere all’istituzione e alla gestione di premi e borse di studio, le cui finalità siano riconosciute consone agli interessi dell’Associazione.
  • Realizzare un supporto cartaceo ed informatico per diffondere la cultura e le pubblicazioni degli infermieri e di tutti i professionisti del settore, con finalità riconosciute consone agli interessi dell’Associazione.
  • Curare, organizzare e controllare la realizzazione del Congresso Nazionale o Europeo e manifestazioni didattiche e di tutte le altre iniziative didattiche che si avvalgono del patrocinio dell’Associazione.
  • Organizzare i rapporti con gli Organi di Stato (Italiano ed Europei) in particolare con il Ministero della Sanità, dell’Università, della Ricerca Scientifica e Tecnologica, della Funzione Pubblica, con Enti Nazionali ed Europei di ricerca, con le Regioni e le Agenzie Sanitarie Regionali, Agenzie ed altre Istituzioni Pubbliche e Private operanti nel campo sanitario, nonché gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere Scientifico, Collegi professionali (IPASVI; AITR; ecc.).
  • Stabilire ed incrementare i rapporti con analoghe o consimili Associazioni nazionali ed Internazionali.
  • Intrattenere e sviluppare le relazioni con altre Associazioni, Enti pubblici o Privati operanti in altri settori scientifici, che in ogni modo siano utili per gli scopi di cui all’Art.1 e per i compiti di cui presente articolo.

 

TITOLO 2

Art.5

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e dai residui attivi emergenti dal rendiconto economico finanziario.

Art.6

Le entrate finanziarie dell’Associazione sono costituite da:

  • Quote associative
  • Doni ed elargizioni che pervenissero all’associazione
  • Sponsorizzazioni
  • Qualsiasi forma di finanziamento derivante dai rapporti con soggetti pubblici e privati, purché in conformità con gli scopi ed i compiti dell’Associazione, nel rispetto delle vigenti norme di Leggi nazionali ed europee.

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

L’Associazione, per assolvere i propri fini, utilizza tali proventi.

Art.7

La durata dell’associazione è fissata a tempo indeterminato, il suo scioglimento può avvenire per decisione unanime degli associati o per sopravvenuta impossibilità di conseguimento degli scopi associativi. Nel documento di scioglimento saranno indicati i soggetti pubblici o privati cui

devolvere il materiale d’archivio e documentazione raccolti, nonché il patrimonio eventualmente residuo, al netto delle passività.

Art.8

L’associazione si compone d’Associati Ordinari, Aggregati, Emeriti, Corrispondenti, Onorari, Sostenitori.

 

Gli Associati Ordinari sono cultori della disciplina in possesso del Titolo di studio di una professione sanitaria (Infermieri, Terapisti della riabilitazione, Tecnici Ortopedici, ecc.) da almeno tre anni, di cui almeno uno trascorso, a qualsiasi titolo in una struttura clinica ad indirizzo ortopedico-traumatologico.

Sono nominati, per domanda, dal Presidente sentito il parere del Consiglio Direttivo.

 

Gli Associati Aggregati sono cultori della disciplina non in possesso dei requisiti descritti nel comma precedente. Sono nominati, per domanda, dal Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo. Gli Associati Aggregati, dopo due anni, previa domanda e presentazione alla Segreteria dell’Associazione, documentazione d’impegno culturale per la disciplina, possono passare previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo, Associati Ordinari. Ogni anno possono essere nominati al massimo l’1% di tutti gli Associati Ordinari.

 

Gli Associati Emeriti sono membri dell’Associazione, che abbiano svolto onorati servizi alla disciplina in campo nazionale e/o internazionale. Possono essere al massimo l’1% di tutti gli Associati. Sono nominati dall’Assemblea per proposta del Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo.

Gli Associati Corrispondenti sono scelti tra gli Infermieri d’Ortopedia e Traumatologia di nazionalità non Italiana. Possono essere nominati al massimo l’1% degli Associati ordinari per ogni

Congresso Nazionale. Sono nominati dall’Assemblea per proposta del Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo.

Gli Associati Onorari sono scelti tra le personalità italiane e straniere, che abbiano dato lustro alla professione infermieristica. Possono essere al massimo l’1% di tutti gli Associati Ordinari. Sono nominati dall’Assemblea per proposta del Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo.

Sono nominati dall’Assemblea al Congresso Nazionale, per proposta del Presidente, sentito il Consiglio Direttivo.

Gli Associati Sostenitori sono soggetti pubblici o privati, che partecipano anche una tantum con un congruo contributo materiale al raggiungimento delle finalità dell’Associazione.

Art.9

Ai Soci Fondatori è riconosciuto fino a mortis causa o recesso dall’Associazione il diritto d’Associati Storici.

Tale titolo è conferito anche agli Associati che coprono la carica di Presidente dell’Associazione per tre mandati.

Art.10

Tutti gli associati hanno uguale diritto di voto.

La qualifica d’associato si perde per mortis causa, recesso o decadenza.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Presidente dell’Associazione che ne prenderà atto e provvederà alla relativa cancellazione alla scadenza del periodo relativo alla quota associativa regolarmente pagata.

La decadenza è decisa dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei probiviri, in caso di:

-            Morosità del pagamento della quota associativa annuale;

-            Condotta lesiva del prestigio dell’Associazione;

- Comportamenti contrari alle norme deontologiche professionali o alle leggi dello Stato.

In tal caso il Presidente dell’Associazione comunicherà all’interessato, per iscritto, la delibera di decadenza.

I soci Onorari e Sostenitori cessano d’essere tali a seguito di deliberazioni del Consiglio Direttivo o in ogni modo per comportamenti contrari alle leggi dello Stato.

Art.11

Sono organi dell’Associazione:

-         L’Assemblea;

-         Il Presidente;

-         Il Consiglio Direttivo;

-         Il Collegio dei Revisori dei Conti;

-         Il Collegio dei Probiviri.

Art.12

L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati.

L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l’anno, generalmente nel secondo semestre d’ogni anno presso la sede sociale o in latra località da indicarsi nell’avviso di convocazione.

L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno 30 giorni prima previa comunicazione raccomandata, per approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’esercizio precedente ed il preventivo per l’esercizio futuro.

L’Assemblea ordinaria potrebbe coincidere con la giornata del Congresso Nazionale.

In particolare all’Assemblea ordinaria spetta di:

-         Deliberare sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno;

-         Nominare e revocare Associati;

-         Approvare il bilancio preventivo e consuntivo;

-         Nominare il Presidente, gli elementi del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti, i Probiviri;

-         Deliberare sul Congresso Scientifico Nazionale;

-         Procedere ad eventuali modifiche del regolamento.

L’assemblea ordinaria approva a maggioranza semplice dei presenti.

L’Assemblea straordinaria può essere convocata per deliberazione del Consiglio Direttivo, ovvero per richiesta di almeno il 10% degli iscritti. Le modalità per la convocazione sono le stesse dell’Assemblea Ordinaria.

Inoltre l’Assemblea straordinaria può deliberare su:

-         Modifiche del presente statuto;

-         Scioglimento dell’Associazione.

Per la modificazione dello Statuto, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno la metà dei Soci e a maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

In caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità. 

Art.13

Per la costituzione legale dell’Assemblea e per la validità delle sue convocazioni è necessaria, in prima convocazione la presenza di Soci e/o deleghe pari ad almeno il 50% più 1 degli Associati.

In caso d’assenza del quorum, l’Assemblea si considera riconvocata in seconda convocazione in data non successiva al 30° giorno; la data deve essere indicata nella lettera di convocazione.

Per la validità dell’Assemblea in seconda convocazione è necessario un numero di presenti almeno pari al numero degli elementi del Consiglio Direttivo e le deliberazioni si votano a maggioranza.

Gli Associati che non possono intervenire di persona all’Assemblea possono farsi rappresentare, con delega scritta.

Ogni associato può farsi latore di una sola delega.

 

Art.14

L’Associazione è presieduta e rappresentata da un Presidente, eletto dagli Associati e nominato dall’assemblea. Il Presidente dura in carica quattro anni

Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione.

Il Presidente firma gli atti deliberativi dell’Associazione.

Il Presidente in particolare:

  • Rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, di fronte a terzi ed in giudizio.
  • Presiede l’ufficio di Presidenza ed il Consiglio Direttivo.
  • Rappresenta ufficialmente, l’Associazione nei confronti delle Istituzioni nazionali, e con il Responsabile delle Relazioni con l’estero nei confronti delle Associazioni ed Istituzioni Europee e Mondiali.
  • E’ garante della corretta amministrazione e partecipa, con l’incarico di Responsabile editoriale, alle riunioni di redazione delle varie pubblicazioni che l’Associazione deciderà di pubblicare, e contribuisce al perseguimento delle Linee Editoriali.
  • Adotta provvedimenti con carattere d’urgenza, presentandoli per la ratifica alla seduta successiva del Consiglio Direttivo.
  •  

Art.15

L’Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo, eletto dagli Associati e nominato dall’Assemblea.

Esso è composto di:

·        Presidente

·        Due Vice presidenti, dei quali uno Vicario

·        Otto Consiglieri

·        Un Segretario.

·        Un Tesoriere

Le modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo sono previste e stabilite nelle norme del regolamento.

IL Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni.

Art.16

Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità dell’andamento amministrativo dell’Associazione. Ogni anno redige il rendiconto preventivo e consuntivo dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea generale. 

Art.17

Il presidente nomina un Segretario alla Presidenza, che partecipa al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art.18

Il Collegio dei Revisori dei Conti consta di tre membri eletti dall’Assemblea degli Associati e controlla la gestione amministrativa dell’Associazione.

Art.19

Il Collegio dei Probiviri consta di tre membri eletti dall’assemblea e sovrintende, secondo le modalità previste dal Regolamento, alla correttezza del comportamento, in correlazione alle finalità statutarie ed alle norme etiche, sia dei singoli membri, sia degli Organi dell’Associazione.

Art.20

Sono costituiti dei Comitati all’interno dell’Associazione e secondo le modalità previste dal regolamento, utili a raggiungere gli scopi ed i compiti di cui agli Art.1 e 4 del presente Statuto. 

Art.21

Organo ufficiale d’informazione dell’Associazione è “La Frattura”, (Titolo provvisorio) fondato dai Soci fondatori nel 2001, di cui l’A.E.I.O.T. o A.I.I.O.T. è proprietaria. Il giornale è gestito secondo le modalità previste dal regolamento. 

Art.22

L’Associazione, per raggiungere le finalità, organizza ogni due anni una manifestazione scientifica a carattere Europeo, che si fregia del titolo di “Congresso Europeo dell’Infermiere d’Ortopedia e Traumatologia”, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art.23

Il Congresso è presieduto da un Consiglio di Presidenza, costituito da un:

·        Ufficio di presidenza

·        Ufficio di Segreteria

·        Comitato Scientifico

·        Garante dell’Associazione

 

L’Ufficio di presidenza è costituito da un Presidente, un Vice Presidente. E’ eletto dall’Assemblea dell’Associazione in base ad un preciso programma, presentato secondo le modalità previste dal Regolamento.

L’Ufficio di Segreteria è costituito da uno o più Associati. E’ nominato dall’Ufficio di Presidenza e svolge le mansioni previste dal Regolamento.

Il Comitato Scientifico e Editoriale è costituito da Associati o Cultori della materia anche stranieri, in numero variabile. E’ nominato dal Consiglio Direttivo e svolge le mansioni previste dal Regolamento.

Il Garante è nominato dal Consiglio Direttivo in carica e svolge le funzioni previste dal Regolamento.

Art.24

Il Consiglio di Presidenza del Congresso convoca il Congresso, ne fissa la data di svolgimento, cura la realizzazione della parte scientifica, vigila e garantisce il rigore amministrativo ed il pareggio del bilancio del Congresso stesso, cura la pubblicazione delle relazioni e degli atti del Congresso, redige un rendiconto della manifestazione che invia al Consiglio Direttivo dell’Associazione che lo rende pubblico agli altri Associati. 

Art.25

Il presente statuto può essere modificato per proposta scritta di almeno due terzi del Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea dei Soci (vedi Art.12 del presente Statuto).

Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.